Ultima modifica: 24 Ottobre 2019

65- Divieto di fumo. Istruzioni e disposizioni.

A tutto il personale docente ed Ata

Alla docente Svana Antonina Maria Colli

Alla Docente Maria Luisa Tinnirello

Al docente Luciano Longo

Albo e Sito

 

 

Si  ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che il divieto del diritto di fumo è  disposto dall’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 e dal Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda  pertanto, che È VIETATO:

-fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell’Istituto;

-l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni

Ogni sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o se in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Catania, 24.10.2019

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Rossella Miraldi

 

 

 

 




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