Ultima modifica: 5 Ottobre 2017

36 – Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica anno scolastico 2017/2018. RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO .

AI GENITORI

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALL’ALBO E AL SITO  D’ISTITUTO

 

Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica anno scolastico 2017/2018. RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO .

Il Dirigente Scolastico

VISTO IL D.P.R. 416/1974 ;

VISTA LA O.M. 215 DEL 15/7/1991 ;

VISTA LA O.M. n. 98 del 7.4.92 ;

VISTO IL D.LVO 297/1994;

VISTA LA O.M.  n. 293 del 24.6.96;

VISTA LA O.M n. 277 del 17.6.98;

VISTA LA NOTA  MIUR AOODGOSV – DG PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E E LA VALUTAZIONE DEL SNI, REG. UFF.    PROT. N. 11642-  26.09.2017, USCITA , TITOLARIO 02.03.03;

VISTA LA CIRCOLARE  DELL’ASSESSORATO REGIONE SICILIANA ,  N. 28 DEL 02.OTTOBRE 2017;

 

Rinnova la comunicazione di indizione

delle  elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Le operazioni di voto si svolgeranno presso i locali della sede centrale dell’Istituto, via Giacomo Leopardi, 89/B nei giorni:

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 dalle ore 8,00 alle ore 12,00;

LUNEDI’ 27  NOVEMBRE 2017 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Il Consiglio di Circolo, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è composto da 19 membri così suddivisi:

  • N. 8 rappresentanti dei docenti (n. 6 di Sc. Primaria e N. 2 di Sc. Infanzia) eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche , anche se in stato di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.
  • N. 8 rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, ai sensi dell’art.348 del Codice Civile.
  • N. 2 rappresentanti del personale A.T.A. eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
  • N. 1 Dirigente Scolastico (di diritto).

 

PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO

 

Si ricordano  le scadenze previste per la procedura ordinaria  per l’elezione del Consiglio:

-Costituzione Commissione elettorale, entro quarantacinque giorni prima delle giornate di elezione(12/10/2017);

-Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro il trentacinquesimo giorno antecedente le votazioni(22 ottobre 2017)

-Deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione entro il venticinquesimo giorno antecedente le votazioni(01/11/2017);

-Presentazione della lista dei candidati: dalle ore 9.00 del ventesimo giorno antecedente e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno(Dal 06/11/2017 al 11/11/2017) .Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista( art. 32, c. 6, O.M. 215/91);

– Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00,  la commissione elettorale di circolo cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.

-Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal diciottesimo giorno al secondo giorno antecedente le votazioni( dal 08/11/2017 al 24/11/2017). Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente scolastico entro il  decimo giorno antecedente le votazioni(16/11/2017).

– Su designazione della commissione elettorale, i componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente scolastico. I seggi sono nominati in data non successiva al quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari(21/11/2017). I seggi sono composti  da n. 1 Presidente e n. 2 scrutatori scelti fra gli elettori del seggio.

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

 

  1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
  2. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
  3. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo.
  4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Circolo, né può presentarne alcuna.
  5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

 

 AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE.

  1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
  2. L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.
  3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, dal notaio o dal cancelliere.
  4. L’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata, sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera – da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

  • Le liste dei candidati devono essere presentate:
  1. a)    da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
  2. b)    da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
  3. c)     da almeno 20 elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200.
  • Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
  • Come già esposto, le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al Presidente della Commissione elettorale.
  • I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
  • Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

IRREGOLARITÀ DELLE LISTE:

Entro il terzo giorno successivo alla presentazione , la Commissione elettorale notifica all’albo le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro tre giorni. Le  decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione  delle liste con affissione all’albo.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

  1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta.
  2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato.
  3. Le preferenze esprimibili nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno della matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
  4. Deve essere votata una lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.
  5. Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Si ricorda che i genitori che hanno più figli iscritti nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Circolo, potranno votare UNA SOLA VOLTA, NELLA SCUOLA FREQUENTATA DAL MINORE.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO. MM. citate nella presente comunicazione.

Catania, 05.10.2017

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 17-18 RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Dirigente scolastico

f. to Dott.ssa Rossella Miraldi

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993




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