Ultima modifica: 13 Dicembre 2021

209- Estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021 .

Al personale dell’Istituto

Al RPD/DPO

Docente Donatella Sciuto

Al sito internet

 

  • VISTO il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
  • VISTO l’art.2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 che introduce l’art.4-ter al sopra citato D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021;
  • VISTO, in particolare, le disposizioni al comma 3 dell’art. 4-ter del sopra citato D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021;

 

SI COMUNICA

che, ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l’obbligo vaccinale come previsto dall’art. 3- ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall’art. 1 del D.L. 172/2021.

L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute ed “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 52 del 2021” (cfr. art.2 comma 1 DL172/2021).

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico. Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell’obbligo vaccinale verificandone immediatamente l’adempimento mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il DPCM di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’art. 4, c. 2 del D.L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter c. 1 del D.L. 44/2021.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell’interessato al Dirigente Scolastico, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all’art. 4-ter comma 6 del D.L. 44/2021, introdotto dall’art.2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, ferme restando le conseguenze disciplinari. La sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

Si chiede al RPD/ DPO dell’Istituto di trasmettere eventuali  modifiche e/ o integrazioni all’informativa sul trattamento dei dati personali da pubblicarsi  sul sito internet della scuola prima che il trattamento inizi  ,  da rendere nota ai lavoratori.

Catania, 13.12.2021

FIRMATO_circolare obbligo vaccinale personale. def. 1.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Rossella Miraldi

 

 




Avviso: su questo sito si utilizzano i cookie! <br />Cliccando qualsiasi link su questa pagina si autorizza l'utilizzo dei cookie. No, dammi maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi