Ultima modifica: 2 Dicembre 2021

196 – Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

 

Ai docenti

Al personale ATA

Al SITO WEB

 

 

 Il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 , già  trasmesso in allegato a circolare n. 182, prevede a partire dal 15 dicembre prossimo l’obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose. E’ esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i temini previsti dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Catania, 02.12.2021

Il Dirigente scolastico

Rossella Miraldi




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