Ultima modifica: 10 Settembre 2018

13 – Circolare “Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni “.

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO

LORO SEDI

AL PERSONALE ATA ,COLLABORATORI SCOLASTICI

LORO SEDI

AI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

P.C. AL D.S.G.A.

 AGLI ALBI E AL SITO DELL’ISTITUTO

 

 

Le SS. LL. SONO TENUTE AD OSSERVARE LE ISTRUZIONI DI CUI ALL’OGGETTO DELLA PRESENTE, DI SEGUITO ESPLICITATE.

 

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti  quello di vigilare sugli allievi durante l’ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola.

L’obbligo della vigilanza degli alunni  ha rilievo primario  rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi , in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di  tempo e di luogo , non consentono il loro contemporaneo adempimento , il docente deve scegliere di adempiere  il dovere della vigilanza.

 

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono  servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente , per  particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta   a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria , oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che  è tenuto ad indossare  apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l’ordinato accesso degli alunni alle aule  e la sorveglianza nei locali comuni.  I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio , senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

 

ART. 1 . ENTRATA DEGLI ALUNNI

L’ingresso e l’uscita degli alunni vengono fissati in base  agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d’Istituto.

Docenti

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Se questi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l’interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti  ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

-fare subito l’appello e prendere nota sul registro  degli assenti e degli eventuali  ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l’ora precisa dell’entrata in ritardo;

-verificare , controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni  di assenza  e ritardo;

-richiedere la presentazione del certificato medico  per le assenze superiori  ai 5 giorni;

-riporre all’interno del registro di classe in una busta i cedolini  e i certificati di giustificazione;

-registrare sul registro di classe l’eventuale mancata esibizione della giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;

-segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

 

Collaboratori scolastici

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto  dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale  e i posti assegnati a ciascuno:

-l’apertura dei cancelli  e delle porte d’ingresso ;

-la sorveglianza degli spazi esterni all’edificio  e delle porte di accesso  durante l’entrata degli alunni;

– la sorveglianza degli alunni che arrivano  a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell’edificio;

-la vigilanza sul passaggio  degli alunni nei rispettivi piani  di servizio, fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule;

-la chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l’inizio delle lezioni;

-l’accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;

-la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l’accesso ad estranei.

 

ART. 2 .VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE.

 

Docenti

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dei minori ed adottare in via preventiva , tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.  In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento  degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

-gli alunni tengano un comportamento consono;

-i banchi e e le aule siano lasciate in ordine e pulite;

– le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;

-non si fumi all’interno dell’istituto  e siano segnalate al personale incaricato( Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;

-i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe , di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l’attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l’obbligo , prima di allontanarsi dall’aula , di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell’edificio  in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni nei corridoi, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di  garantire la loro vigilanza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e  al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

 

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti :

-per assicurare , durante le attività didattiche, la sorveglianza , nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dal’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula;

-la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l’insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

 

ART. 3. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE  CLASSI.

Docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l’immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare  dell’ora  successiva, già avanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio  del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente  nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì , tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d’ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

 

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

-favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;

-vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;

-vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all’ufficio di segreteria del disguido, affinchè vengano assunti i necessari provvedimenti.

 

 

ART. 4. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L’INTERVALLO

Docenti

Durante l’intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a :

– far rispettare le normali condizioni di sicurezza , prevenendo , per quanto possibile , azioni o situazioni pericolose( corse e giochi di movimento  in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;

– regolare un accesso ordinato ai servizi.

Durante la refezione, gli  insegnanti vigileranno affinchè gli alunni consumino  il pasto  rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

 

Collaboratori scolastici

Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno:

– collaborano con gli insegnanti nella vigilanza

-sorvegliano , oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose ;

– non lasciano il proprio piano di servizio  se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

 

ART. 5 .VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI.

Docenti

I docenti sono tenuti:

-ad accompagnare nei trasferimenti da un’aula ad un’altra  gli allievi minorenni con cui faranno lezione;

– a riportare la sezione/ classe nella sua aula al termine dell’attività, affidandola  al docente dell’ora successiva;

– mantenere  durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi;

– accompagnare la  classe all’uscita dalla scuola  se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni.

Collaboratori scolastici

Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del D.S.G.A., i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

– il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;

-i trasferimenti da un’aula ad un altro locale in  ordine e silenzio , onde non recare disturbo alle altre classi.

 

ART. 6. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Docenti

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno  e dell’assistente polivalente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

ART. 7. USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA.

 

Docenti

Per assicurare la vigilanza  al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

– consentire l’uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;

-accompagnare gli alunni, posizionandosi davanti alla scolaresca  e avendo cura che il tragitto dia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;

-assistere all’uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;

-consegnare i bambini al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.

– sorvegliare il  bambino in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente.

Collaboratori scolastici

Per assicurare la vigilanza , al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

– vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;

– controllare le porte di uscita e il cancello esterno;

-garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati , rispetto all’Orario normale di lezione;

-sorvegliare gli alunni in permanenza  a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari quando affidati.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all’orario delle attività didattiche.

 

 

ART. 8. VIGILANZA DEGLI  ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE.

Docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell’imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti , durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento , in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell’orario scolastico.

Catania, 10.09.2018

FIRMATO_circolare sulle norme di vigilanza

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 DOTT.SSA ROSSELLA MIRALDI

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.




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