Ultima modifica: 20 Ottobre 2021

113 – DECRETO DI COSTITUZIONE GLI – GLO, A.S. 2021/2022.

Ai membri del GLI

Ai membri dei GLO

 LORO SEDI

 SITO WEB

 

OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE GLI – GLO,  A.S. 2021/2022.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  • Vista la legge 107/2015;
  • Visto il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
  • Visto il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
  • Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
  • Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
  • Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
  • Considerato il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
  •  Valutata la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
  • Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
  • Valutata l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità);
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
  • Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
  • Valutato il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;
  • Considerati gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92; Visto l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11); Visto il Decreto n 182 del 29 dicembre 2020;

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO  dell’Istituto comprensivo “ Giovanni Verga” di Catania.

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

È costituito, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8,  il gruppo di lavoro per l’inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES.

Il GLI integra i compiti del Gruppi di Lavoro per l’Handicap di Istituto e Operativi estendendoli alle problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali (BES)

 

Art. 1.1.

Il Gruppo di lavoro è costituito come segue:

 

  • Referente inclusione
  • Docenti curricolari
  • Coordinatori intersezione/interclasse/classe
  • Docenti di sostegno
  • Dirigente scolastico
  • Rappresentanti genitori
  • Specialista azienda sanitaria locale
  • Componenti dell’Area Servizi Sociali dell’ Ente locale

 

Art. 1.2.. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:

  • rilevazione dei BES presenti nell’istituto;
  • raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione;
  • focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
  • rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività̀ della scuola;
  • raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall’art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
  • interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc)
  • progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

 

Art. 1.3.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato.

Si riunirà:

  1. in seduta PLENARIA due volte l’anno,  per verificare, valutare e avviare il PI costituito e per redigere il PI per l’anno scolastico;
  2. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo.

Il GLI, in caso di necessità, può:

  • articolarsi per gradi scolastici
  • essere convocato per Riunioni Straordinarie.

 

Art.1.4.

Il GLI  propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l’Inclusività.

 

Art. 1.5.

Il Presente atto  viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto .

 

Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

 ll GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1

Composizione del GLO

 Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto da:

– dal Consiglio di Classe, dai docenti del Team per la scuola primaria e dai docenti di sezione per la scuola di infanzia,  “con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con la partecipazione delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL.

 Art. 2.2

Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

– definizione del PEI

– verifica del processo d’inclusione

– proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore delle PEA, tenuto conto del Profilo di Funzionamento).

– Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico che esercita il potere di delegare funzione al Docente Referente inclusione o al Coordinatore di classe;

– Si riunirà due volte l’anno, una generalmente per la stesura del PEI ed una  per la verifica finale del PEI.

– Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l’opportunità. – Il GLO entro il mese di giugno di ogni anno scolastico propone al GLI il numero di ore di sostegno da richiedere per ciascun alunno diversamente abile per l’anno successivo.

 Con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsicosociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

 Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

 Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”.

Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”.

Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d’iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.

I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

Si emanerà la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 3 Pubblicazione Atti

 Il presente documento  ha durata triennale salvo cambiamenti nominativi intercorsi; viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Gli  incarichi  non comporteranno oneri aggiuntivi per lo Stato.

Catania, 15.10.2021

DECRETO COSTITUZIONE GLI.ultima.versione.Il Dirigente scolastico

 f.to  digitalmente

Rossella Miraldi




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