10 – Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni – A. S. 2024/2025

10-Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni – A. S. 2024/2025

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dott.ssa Rossella Miraldi

Dirigente Scolastico

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AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

AGLI ALUNNI

 ALLE FAMIGLIE

 ALBO

SITO WEB

OGGETTO: Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni – A. S. 2024/2025

 

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l’incolumità di ciascuno. A tal fine si emana, pertanto, la presente direttiva che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

 

Art. 1.QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA’

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica. La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

DOCENTI

Si precisa che sui docenti   grava un obbligo di diligenza. L’estensione di tale obbligo varia in funzione dell’età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico, la ricreazione. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La responsabilità dei Docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048).

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante   l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Si cita quanto disposto nell’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché, cassidicamente parlando, potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all’esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

– il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l’ottimale controllo da parte dell’insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l’attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell’istituto.

E’ fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell’aria per almeno 10 minuti ogni ora, anche nella stagione invernale.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente , per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria , oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che è tenuto ad indossare apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l’ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio , senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CNNL scuola vigente . Il collaboratore scolastico che non è un precettore  è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

Art. 2 -MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

L’ingresso e l’uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d’Istituto.

Docenti

Ogni docente preleverà gli alunni facendo attenzione ad evitare ogni possibile forma di assembramento e rispettando i percorsi di afflusso e deflusso indicati

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Presentarsi  in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; l’ipotesi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

Se  i ritardi i dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l’interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

-fare subito l’appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l’ora precisa dell’entrata in ritardo;

-verificare , controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;

-richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;

-riporre all’interno del registro di classe in una busta i cedolini e i certificati di giustificazione;

-registrare sul registro di classe l’eventuale mancata esibizione della giustificazione, onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;

-segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

Collaboratori scolastici

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

-l’apertura dei cancelli e delle porte d’ingresso ;

-la sorveglianza degli spazi esterni all’edificio e delle porte di accesso durante l’entrata degli alunni;

– la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell’edificio;

-la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule;

-la chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l’inizio delle lezioni;

-l’accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;

-la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l’accesso ad estranei.

ART. 3 .VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE.

Docenti

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dei minori ed adottare in via preventiva , tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.

I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

-gli alunni tengano un comportamento consono;

-i banchi e e le aule siano lasciate in ordine e pulite;

– le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;

-non si fumi all’interno dell’istituto e siano segnalate al personale incaricato( Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;

-i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe ,   di norma un alunno per volta per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l’attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

Anche se i servizi igienici  presenti negli Immobili di pertinenza dell’Istituto sono operativi e disponibili a qualsiasi ora  per gli alunni minori  e il personale , se ne  consiglia l’uso   in  fasce orarie predefinite   per  evitare il piu’ possibile contatti contemporanei  di  alunni appartenenti a classi diverse e garantire un minore assembramento .

Gli alunni/e che chiedono di andare in bagno saranno autorizzati dei docenti secondo le seguenti modalità: gli alunni di sesso maschile potranno recarsi in bagno esclusivamente uno alla volta; le alunne potranno recarsi due per volta. Al rientro il docente inviterà gli alunni ad igienizzare le mani con le apposite soluzioni idrocloroalcoliche a disposizione in classe, qualora non avesse già provveduto utilizzando le soluzioni igienizzanti disponibili nei servizi igienici.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l’obbligo , prima di allontanarsi dall’aula , di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell’edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni nei corridoi, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Presidenza e al D.S.G.A. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti :

-per assicurare , durante le attività didattiche, la sorveglianza , nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula;

-la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l’insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

ART. 4. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI.

Docenti

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l’immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell’ora successiva, già avanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì , tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d’ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

-favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;

-vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;

-vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all’ufficio di segreteria del disguido, affinchè vengano assunti i necessari provvedimenti.

ART. 5. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L’INTERVALLO

Docenti

L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli alunni

Durante l’intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a :

– far rispettare le normali condizioni di sicurezza , prevenendo , per quanto possibile , azioni o situazioni pericolose( corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;

– regolare un accesso ordinato ai servizi.

A seguito della necessità di evitare con cautela ogni forma di assembramento, la ricreazione non verrà segnalata, come di consueto accade, con il suono della campana ma saranno i docenti, secondo quanto previsto dal planning affisso in ciascuna classe, a disciplinare la pausa didattica  . La durata della pausa didattica ricreativa viene fissata in n. 10 minuti durante i quali i docenti vigileranno sugli alunni ai sensi dell’art. 2048 del cc.  I docenti di sostegno dovranno, nell’esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente l’alunno diversamente abile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva.

Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza/sanificazione dei servizi igienici. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi e che determinano assembramenti (ad es. spingersi, salire e scendere le scale senza il distanziamento ecc…): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

La dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la  attenzione;

  • devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che bisogna evitare qualsiasi tipo di assembramento e situazioni che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinchè gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Collaboratori scolastici

Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno:

– collaborano con gli insegnanti nella vigilanza

-sorvegliano , oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose ;

– non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

Art. 5 -VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Docenti

I docenti sono tenuti:

-ad accompagnare nei trasferimenti da un’aula ad un’altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;

– a riportare la sezione/ classe nella sua aula al termine dell’attività, affidandola al docente dell’ora successiva;

– mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi;

– accompagnare la classe all’uscita dalla scuola se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni.

Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all’altro dell’edificio se non per un motivo rilevante; in particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente, né il docente può attendere gli alunni in palestra, ma deve recarsi in classe e successivamente spostarsi con gli alunni; durante gli spostamenti gli alunni indosseranno sempre la mascherina

Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

Collaboratori scolastici

Su richiesta dei docenti e per specifica disposizione del D.S.G.A., i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

– il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;

-i trasferimenti da un’aula ad un altro locale in ordine e silenzio , onde non recare disturbo alle altre classi.

Art. 6 -USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Art. 7-LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Docenti

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno e dell’assistente polivalente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sugli alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

Art. 8-USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Docenti

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

– consentire l’uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;

-accompagnare gli alunni, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto dia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;

-assistere all’uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente;

-consegnare i minori i al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.

– sorvegliare il minore in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente.

Collaboratori scolastici

Per assicurare la vigilanza , al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

– vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;

– controllare le porte di uscita e il cancello esterno;

-garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati , rispetto all’Orario normale di lezione;

-sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari quando affidati.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all’orario delle attività didattiche.

Art. 9-VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Docenti

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell’imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti , durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento , in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell’orario scolastico.

 

Art. 10-ULTERIORI ISTRUZIONI.

  • Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo. Si ribadisce che è vietato fumare all’interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli alunni e a tutti coloro che sono presenti all’interno dell’istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.
  • Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti, anche alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sono esonerati dal divieto dell’uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. L’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della “cittadinanza digitale”. ( rif. Circolare Ministro MIM, prot. n. 107190 del 19.12.2022  )
  • Oltre alla vigilanza sull’incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l’attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un’azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare .
  • Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell’ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell’uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all’uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.
  • Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell’ambiente lavorativo.  I docenti, pertanto, sono tenuti a:
  • vigilare sull’incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
  • informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
  • informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; ü informare e discutere con gli studenti il regolamento d’uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
  • vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; verificare l’idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
  • valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
  • controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola.
  • Si coglie l’occasione per ricordare che nei locali scolastici, in base alle norme vigenti, come da citazione di seguito enunciata “ Alla luce delle considerazioni che precedono, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e lo didattici, per gli alunni dalla scuola d’infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti. Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l’impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2. “

E’ vietato  riprendere o registrare senza autorizzazione, lasciare incustoditi oggetti di valore, effettuare raccolte di denaro o vendita di merce varia se non nell’ambito di attività ufficialmente organizzate dalla scuola. Ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori.

  • È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.
  • L’accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:

-L’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione

Per tutti i genitori e i visitatori è dunque obbligatorio:

  • rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico;
  • utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.);
  • all’ingresso dei plessi igienizzare le mani;
  • rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

Art. 11 -DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO.CC per l’anno in corso.

Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell’Istituto, si intendono regolarmente notificati.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come “ordine di servizio” per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e non docente).

I fiduciari di plesso, in qualità di preposti, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sull’attuazione delle presenti disposizioni.

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall’art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

 

Catania,  06.09.2024

Il Dirigente scolastico

Rossella Miraldi